Statuto
Articolo 1 Con la denominazione di "DE.CI.S.A.: Defending Citizens - Sicilian Association / Cittadini che si difendono Associazione Siciliana" (infra, più in breve: Associazione), si intende un'associazione senza fine di lucro, non riconosciuta, che rappresenta, gestisce e difende gli interessi comuni dei suoi associati, dei cittadini e di ogni essere umano, regolamentata, oltre che dal presente Statuto, dalla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute (cfr. artt. 36-38 cod. civ.). Nel corso della vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nochè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme imperative.
Articolo 2 L'Associazione svolgerà la propria attività in qualunque ambito geografico e istituzionale, sia all'interno della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, sia presso altri Stati e/o organizzazioni internazionali, pubbliche e private. La sede iniziale viene fissata in Acireale (CT), Via Spiaggia n. 80 (frazione Stazzo); la sede potrà essere variata in qualunque momento su delibera dell'assemblea generale o, in casi di urgenza, su deliberazione del Consiglio, che però dovrà essere ratificata dall'Assemblea generale.
Articolo 3 L'Associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, beneficerà della piena autonomia giuridica e patrimoniale e potrà, altresì, stare in giudizio.
Articolo 4 L'Associazione avrà, come scopo principale, la promozione e la difesa degli interessi comuni degli associati che la compongono, oltre che la formazione e la crescita personale e professionale, e, in particolare:
a)predisporre progetti di modifica delle norme giuridiche vigenti (nazionali, comunitarie ed internazionali) e sottoporli agli organi competenti, con annesse attività collaterali per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
b)predisporre progetti di modifica di atti amministrativi, particolari e generali, e sottoporli agli organi competenti;
c)predisporre e presentare istanze amministrative, inclusa la partecipazione ai relativi procedimenti;
d)predisporre e condurre azioni legali, individuali e/o collettive, sia presso organi giurisdizionali che presso organi amministrativi, senza alcuna limitazione geo-politica;
e)promuovere la diffusione delle idee, delle conoscenze e delle opinioni, con l'uso di qualunque mezzo;
f) predisporre, promuovere e gestire iniziative volte alla formazione e informazione degli associati e anche di terzi;
g)svolgere attività di volontariato, di soccorso e filantropiche in genere;
h)consentire la fruizione e/o l'acquisizione di beni e servizi a condizioni migliorative rispetto al mercato, tramite anche la stipula di accordi e convenzioni con imprese, professionisti, lavoratori autonomi etc.;
i) predisporre, promuovere, gestire circuiti di credito commerciale (moneta complementare) al fine di facilitare gli scambi tra gli associati o tra questi ed altri soggetti, e di massimizzare le possibilità di fruttificazione delle capacità lavorative di ciascuno, oltre che al fine di eliminare e/o limitare al massimo i fenomeni di disoccupazione/inoccupazione/sottoccupazione delle persone e di sottoutilizzazione delle imprese;
j) promuovere la creazione di reti sociali, personali e professionali, al fine di irrobustire le capacità di resilienza delle comunità locali/regionali;
k)promuovere la creazione e/o lo sviluppo di comunità autosufficienti;
) promuovere l'adozione di misure normative ed amministrative che impongano il pareggio delle bilance commerciali dei singoli Stati o gruppi di Stati, in modo da eliminare alla radice il fenomeno dell'indebitamento di molti Stati verso la comunità internazionale;
m)promuovere, divulgare e sviluppare forme di sistema economico-sociale-politico che si basino sulle capacità lavorative e produttive di ciascuno e che non dipendano dalla moneta a debito;
n)promuovere, divulgare e sviluppare forme alternative alla cura della salute, individuale e collettiva;
o)promuovere, istituire e gestire circoli privati, con accesso limitato ai soli associati, ove possono essere somministrati alimenti e bevande, oltre che erogati servizi.
Articolo 5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà sciogliersi per le cause previste nello statuto e in qualsiasi altra forma stabilita dalle norme vigenti del momento.
Articolo 6 Potranno far parte dell'associazione sia persone fisiche, che persone giuridiche, previa domanda di adesione indirizzata al Consiglio, il quale, accertata la sussistenza dei requisiti, sottoporrà alla firma del futuro associato una copia del presente Statuto e/o dello Statuto vigente in quel momento. La condizione di associato, sarà attestata da un certificato firmato dal Presidente.
Articolo 7 Gli associati, in numero ilimitato, sono così classificati: 1- Associati fondatori: le persone fisiche che hanno aderito all'Associazione sin dal momento costitutivo. 2- Associati ordinari: le persone fisiche (residenti in Sicilia) e le persone giuridiche (con sede legale in Sicilia) che aderiscono all'Associazione dopo la sua costituzione. 3- Associati sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che offrono un contributo, in denaro e/o in natura (beni e/o servizi), senza però avere il diritto di voto, né di potere rivestire una carica elettiva, ma con il diritto, però, di assistere alle Assemblee, in occasione delle quali potranno presentare proposte e partecipare alla consultazione detti associati sostenitori non possono rappresentare, in assemblea generale, associati di altre categorie.
Articolo 8 Ciascun associato, direttamente o tramite il proprio organo rappresentativo o tramite procuratore speciale, può:
a) partecipare, intervenendo verbalmente ed esprimendo il voto, alle assemblee e riunioni dell'associazione;
b) essere eletto ad ognuna delle cariche degli organi di governo e di rappresentanza dell'associazione;
c) essere informato circa la composizione degli organi di governo e di rappresentanza dell'Associazione, sullo stato economico e sullo sviluppo dell'attività;
d) beneficiare di tutti i vantaggi che l'associazione offre;
e) con l'assistenza degli organi di rappresentanza, accedere alla seguente documentazione: relazione degli associati, contabilità, risultati, situazione finanziaria dell'associazione, inventario dei beni, libri, atti di riunioni degli organi di governo e di rappresentanza. Essere ascoltato, previamente alla adozione di misure disciplinari ed essere informato sui fatti che danno luogo a tali misure, con la motivazione della sanzione imposta;
f) esprimere liberamente le opinioni in materia di interesse generale e formulare proposte e petizioni agli organi dell'associazione in conformità alle norme dello statuto;
g) utilizzare i servizi di consulenza, di carattere professionale, economico e sociale che vengono istituiti all'interno dell'associazione, nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio;
h) impugnare gli atti degli organi dell'associazione considerati contrari alla legge o allo statuto. Le facoltà ed i poteri sopra elencati sono soggetti alle limitazioni previste per gli associati sostenitori.
Articolo 9 Ciascun associato dovrà:
a) osservare quanto impostogli dall'attuazione delle norme giuridiche vigenti e dai principi stabiliti nel presente statuto;
b) condividere lo scopo dell'associazione e collaborare per il raggiungimento degli stessi fini;
c) rispettare la libera manifestazione di pensiero di ciascuno e non intralciare direttamente o indirettamente le attività dell'associazione, poste in essere secondo lo statuto e le norme giuridiche vigenti;
d) assicurare informazioni efficaci e responsabili sugli argomenti che non abbiano natura riservata, ove sia richiesto dagli organi dell'associazione;
e) fornire all'associazione la documentazione pertinente in cui si comunicano i dati precisi per l'elaborazione o l'aggiornamento dei dati dei membri censiti;
f) pagare le quote, nella quantità e forma stabilite dall'assemblea generale, in conformità a quanto disposto dal presente statuto;
g) cercare nell'associazione la mediazione per risolvere i conflitti che possano sorgere tra gli associati;
h) In difetto, sottoporsi al giudizio dell'associazione, che dovrà deliberare equamente sui conflitti che possano sorgere fra i soci, esclusivamente sulla qualità di un singolo socio;
i) comunicare un valido indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) e/o di un numero di telefonia mobile. Nell'esercizio dei diritti di voto, attivo o passivo, al di là della titolarità del diritto di voto, si dovrà avere riferimento all'elenco degli aventi diritto al voto, che sarà aggiornato tempestivamente, ad ogni fatto influente (pagamento delle quote, iscrizione/cancellazione di associati etc.).
Articolo 10 Se un associato non ha natura di persona fisica, ma di soggetto collettivo (con o senza personalità giuridica), parteciperà all'attività dell'associazione tramite il proprio legale rappresentante o procuratore speciale dello stesso.
Articolo 11 La qualità di associato verrà persa:
a) per rinuncia, che dovrà essere comunicata, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o posta raccomandata, al Consiglio ed avrà efficacia a partire da 15 gg. dalla ricezione;
b) per mancato pagamento delle quote ordinarie e straordinarie validamente deliberate. Il Consiglio può disporre la cancellazione previo sollecito scritto, da comunicare a mezzo PEC, qualora il mancato pagamento perduri per altri 30 giorni ancora;
c) in caso di cessazione dell'attività;
d) per mancato adempimento degli obblighi stabiliti nello Statuto o delle deliberazioni adottate dall'assemblea generale. In particolare si considera come causa di perdita della condizione di associato il mancato raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per essere un associato;
e) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, pronunciata contro un associato che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o per azioni ed omissioni che procurino demerito per l'associazione in generale oppure per un altro membro di questa associazione;
f) per morte dell'associato (se persona fisica);
g) per decisione dell'assemblea generale assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sulla base di proposta motivata del Consiglio. La decadenza dell'associato non esonera lo stesso dall'adempiere anche agli altri obblighi deliberati/determinati dagli organi sociali, né dal pagamento delle quote dovute.
Articolo 12 L'iscrizione e la rinuncia a far parte dell'associazione sono volontarie, senza pregiudizio su chi le esercita. Tuttavia, i soggetti rinunciatari o esclusi rimangono vincolati a tutti gli obblighi loro imposti dallo statuto sino al momento di efficacia dell'esclusione. Contro gli atti riferiti ad ingressi, rinunce o esclusione, gli interessati potranno ricorrere all'assemblea generale, che delibererà per la decisione definitiva nella prima riunione utile successiva a detto ricorso, senza pregiudizio delle possibili vie d'impugnazione stabilite dalla normativa vigente.
Articolo 13 Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea generale;
b) il Consiglio.
Articolo 14 L'assemblea generale, validamente costituita, formula ed esplicita la volontà degli associati ed è l'organo supremo dell'associazione.
Articolo 15 L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote dovute.
Articolo 16 Le riunioni dell'assemblea generale possono essere ordinarie o straordinarie. a) Assemblea ordinaria. Si celebra almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio contabile, previa convocazione da comunicarsi almeno 8 (otto) giorni prima a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e/o sms, ed avrà come oggetto i seguenti argomenti:
l'elezione delle cariche al Consiglio;
l'approvazione del bilancio consuntivo preparato dal Consiglio;
la presentazione della relazione prevista negli articoli 43 e 44 del presente statuto;
esame dell'attività effettuata dal Consiglio nell'esercizio precedente; approvazione del budget per il nuovo esercizio;
l'approvazione delle quote, ordinarie e straordinarie, necessarie per il sostentamento dell'associazione;
dibattito su argomenti relativi agli obiettivi dell'associazione, senza pregiudizi nel poter includere altri argomenti nell'ordine del giorno;
la risoluzione dei ricorsi presentati dagli associati aventi ad oggetto l'ammissione, l'esclusione o la rinuncia di associati;
decisione su argomenti che, a giudizio del presidente o del Consiglio, siano di fondamentale importanza al compimento e sviluppo economico ai fini e funzione dell'associazione;
b) Assemblea straordinaria Viene convocata previa convocazione da comunicarsi almeno 8 (otto) giorni prima a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e/o sms, sui seguenti argomenti:
approvazione o modificazione dello statuto;
approvazione degli atti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi possa compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
scioglimento dell'associazione;
modalità di liquidazione.
Articolo 17 La convocazione dell'assemblea spetta, previo accordo del Consiglio, al presidente o al vicepresidente, e dovrà essere comunicata a ciascun associato, a mezzo posta elettronica certificata, e/o sms, almeno 8 (otto) giorni prima: precisando la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, con il dettaglio dell'ordine del giorno. Verrà ritenuta valida anche un'assemblea degli associati, avvenuta senza convocazione, purchè sia costituita da tutti gli associati aventi diritto al voto. L'assemblea si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Sicilia. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Articolo 18 L'assemblea generale è validamente costituita quando, previa l'opportuna convocazione, è presenziata da un numero di associati (fondatori ed ordinari), che rappresenti almeno la metà degli aventi diritto al voto. Se non si raggiunge il numero minimo, l'assemblea verrà posticipata in una seconda convocazione come disposto nell'articolo precedente e con il numero presente di associati.
Articolo 19 L'Assemblea generale sarà presieduta dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio, dal segretario o, in mancanza di quest'ultimo, da uno degli associati.
Articolo 20 Il presidente ha il compito di dirigere i dibattiti, sviluppare l'ordine del giorno e sorvegliare sul buon svolgimento della riunione.
Articolo 21 Nel corso dell'assemblea generale ciascun associato può partecipare purchè in possesso della sua convocazione e può rappresentare non più di altri tre associati, purchè munito della relativa convocazione ed opportuna delega scritta.
Articolo 22 Tutte le deliberazioni saranno valide se votate dalla maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di assemblea straordinaria, è necessaria almeno la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. Salvo casi eccezionali, previsti nel presente statuto, le votazioni saranno pubbliche e si effettueranno a viva voce o per alzata di mano, su richiesta può essere effettuata in forma riservata. Ogni associato ha diritto ad un voto, tranne gli associati appartenenti alle categorie che ne sono escluse.
Articolo 23 Le deliberazioni dell'assemblea generale saranno trascritte nel libro dei verbali di assemblea, previa sottoscrizione del segretario e del presidente. Si intendono segretario e presidente coloro che abbiano esercitato tali funzioni in assemblea generale.
Articolo 24 Il Consiglio è l'organo esecutivo delle determinazioni prese dall'assemblea generale e ha a suo carico la direzione, il governo e l'amministrazione dell'associazione.
Articolo 25 Il Consiglio sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri: il presidente, il vicepresidente, il segretario-tesoriere e dagli eventuali altri consiglieri. Nel caso in cui per il Consiglio venisse eletto un associato che è un ente collettivo (con o senza persona giuridica) eserciteranno il proprio potere la persona o le persone fisiche delegate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del presente statuto. Tutte le cariche del Consiglio saranno gratuite ed a titolo onorifico.
Articolo 26 La durata dell'incarico dei membri del Consiglio sarà di due anni. Gli incaricati uscenti possono essere rieletti.
Articolo 27 Nel caso in cui si verifichi la vacanza di uno o più posti nel Consiglio, se non viene a mancare la metà più uno dei componenti, i rimanenti procederanno alla integrazione con il subentro del primo candidato alla carica di consigliere, arrivato primo dei non eletti. Qualora dovessero venire a mancare la metà più uno dei membri del Consiglio, dovrà essere convocata, senza ritardo, un'assemblea generale per l'elezione del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.
Articolo 28 Le cariche del Consiglio saranno elette dai membri dell'associazione con diritto al voto in sede di assemblea generale e sarà l'Assemblea generale a designare ogni carica determinando il numero dei membri del Consiglio, nei limiti stabiliti dall'articolo 25 del presente statuto. Per essere membro del Consiglio, o rappresentante persona fisica dell'associato ente collettivo, i requisiti minimi sono: essere maggiorenni, essere in possesso dei diritti civili, non aver in corso cause per incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Potranno far parte del Consiglio solo gli associati fondatori ed ordinari.
Articolo 29 Il Consiglio si riunirà almeno una volta all'anno e sarà convocato, dal presidente. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso, pubblicato sul Gruppo Facebook dell'Associazione e spedito tramite Posta Elettronica Certificata e/o sms almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purchè in Sicilia. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche con mezzi di audio e video conferenza. II Consiglio si riunirà, comunque, ogniqualvolta ritenuto opportuno o se sollecitato da almeno due dei suoi membri. Il presidente ha il compito di valutare l'urgenza in base all'oggetto da determinare e di procedere o no all'applicazione di un periodo inferiore stabilito nel primo comma. Il Consiglio formulerà e presenterà il bilancio relativo all'esercizio precedente entro i tre mesi successivi alla fine di ogni esercizio economico.
Articolo 30 Il Consiglio sarà validamente costituito sempre che, previa convocazione, assistano più della metà dei suoi membri. Ugualmente si intenderà validamente costituito, senza bisogno di previa convocazione, se, riuniti tutti i suoi membri, essi votino ad unanimità sull'ordine del giorno della riunione. Per le determinazioni del Consiglio, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, prevarrà il voto del presidente. In caso di assenza del presidente, tale voto verrà affidato al vicepresidente.
Articolo 31 Tutte le determinazioni del Consiglio vengono annotate nel libro dei verbali del Consiglio, sottoscritti e firmati, per conformità, dal segretario, e l'approvazione del presidente o da chi ad ogni riunione ne ricopra la carica.
Articolo 32 Il potere di rappresentanza, anche in giudizio, dell'associazione, spetta al presidente del Consiglio. Saranno validi e vincoleranno l'associazione dinanzi a terzi, gli atti e i contratti sottoscritti dal presidente del Consiglio e/o dagli altri membri in carica.
Articolo 33 Il Consiglio ha il compito di far rispettare lo statuto, interpretare lo stesso e le delibere dell'assemblea generale, così come portare l'ordine amministrativo nell'associazione, decidere su assunzioni e licenziamenti del personale dipendente, tutelare le normative etico-professionali degli associati e, in genere, dirigere l'associazione al raggiungimento degli scopi. In particolare, spetta al Consiglio:
a) decidere sulle domande di ammissione di nuovi associati;
b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria, quando necessario;
d) presentare all'assemblea i provvedimenti motivati di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale.
Articolo 34 Il presidente del Consiglio possiede i seguenti poteri:
a) potere di rappresentanza dell'associazione nei termini stabiliti negli artt. 32 e 33 del presente statuto;
b) dirigere i dibattiti, l'ordine delle riunioni, eseguire e ordinare l'esecuzioni delle determinazioni adottate;
c) svolgere le funzioni attribuitegli dalle norme specifiche;
d) convocare le riunioni degli organi dell'associazione (Assemblea generale e Consiglio);
e) qualunque altra funzione di analoga natura.
Articolo 35 II vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza od impossibilità, ricoprendo tutte le funzioni dello stesso.
Articolo 36 Il segretario del Consiglio assolve le seguenti funzioni:
a) redigere i verbali di riunione;
b) certificare le determinazioni del Consiglio e dell'assemblea generale dell'associazione;
c) sorvegliare che si rispetti la legalità e si osservino le norme dello statuto, segnalando i casi di illegalità che possano eventualmente emergere negli atti e nelle determinazioni;
d) adottare le misure necessarie per l'esecuzione delle determinazioni degli organi dell'associazione;
e) custodire libri e protocolli di verbali;
f) notificare, agli associati che costituiscono l'associazione, gli accordi adottati dagli organi dell'associazione, al fine di coordinare in armonia gli interessi e le attività in comune;
g) certificare gli atti, i verbali ed i documenti che si realizzino, adottino o emettano in nome dell'associazione;
h) custodire la documentazione contabile dell'associazione, redigere la relazione annua e disporre dei fondi dell'associazione nella forma stabilita dal Consiglio in sua assenza la riscossione ed i pagamenti dovranno essere autorizzati da qualsiasi degli altri due membri del Consiglio in carica. Altre funzioni possono essere affidate dagli organi di governo dell'associazione al segretario del Consiglio.
Articolo 37 Il vicepresidente sarà il sostituto del segretario in caso di assenza o impossibilità ricoprendo tutte le sue funzioni.
Articolo 38 I consiglieri assolveranno le funzioni affidate loro dal Consiglio.
Articolo 39 Le deliberazioni dell'Assemblea generale, così come le determinazioni del Consiglio dovranno essere comunicati in forma scritta, ed a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) e/o sms, a tutti gli associati, oltre che con la pubblicazio-ne sul Gruppo Facebook dell'Associazione.
Articolo 40 Per il compimento dei suoi fini, l'associazione avrà a disposizione le quote e i contributi negli importi fissati dall'assemblea generale e gli associati sono obbligati a rispettare le scadenze che determina il Consiglio per il relativo pagamento. Le quote possono essere ordinarie e straordinarie. Sarà stabilità una quota annua differenziata per le tre categorie di associati. Sono quote straordinarie quelle accordate per completare la copertura finanziaria per progetti specifici approvati dall'assemblea generale. Le sopravvenienze, che possano prodursi, si accumuleranno per il nuovo esercizio economico o potranno essere dedotti per deliberazione dell'assemblea generale dalle quote destinate per il nuovo esercizio.
Articolo 41 Saranno considerate risorse dell'associazione le donazioni e simili che gli associati o terzi volessero versare, le sovvenzioni di carattere ufficiale o particolare o altra risorsa ottenuta in conformità con le disposizioni legali e dei precetti dello statuto.
Articolo 42 L'associazione sarà obbligata ad adottare i libri contabili previsti dalla normativa vigente ed elaborare l'inventario annuo.
Articolo 43 L'associazione elaborerà una relazione annua, riguardante le attività svolte, la situazione economica e sociale e chiuderà l'esercizio contabile il 31 dicembre di ogni anno. Nel rapporto si analizzerà:
Articolo 44
a) la situazione economico-sociale dell'associazione;
b) i movimenti delle iscrizioni, delle rinunce e delle dimissioni;
c) lo sviluppo dell'attività dell'associazione e il compimento degli obbiettivi;
d) analisi sulle situazioni dei conflitti di rilevante importanza.
Articolo 45 Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e dai contributi degli associati e dei terzi. Le quote ed i contributi, non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno il primo anno di attività l'anno sociale inizierà dalla data di costituzione e fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Articolo 46 Nel caso in cui siano state sostenute delle spese da parte di uno dei membri del Consiglio, esse saranno rimborsate nel corso dell'esercizio. Il rimborso non sarà disposto alle persone che non abbiano agito con responsabilità.
Articolo 47 L'assemblea generale potrà deliberare che i conti dell'associazione siano annualmente revisionati da un comitato interno di sorveglianza e da revisori contabili autonomi, da essa designati.
Articolo 48 L'associazione si scioglierà su decisione dell'assemblea generale, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di inattività dell'associazione, lo scioglimento sarà deliberato dalla maggioranza assoluta tra i presenti all'assemblea, e comunque non inferiore ai tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Articolo 49 In caso di scioglimento, l'assemblea generale nominerà una commissione di liquidazione tra gli associati, composta da tre membri, che procederanno a far fronte agli obblighi dell'associazione e alla liquidazione dei propri beni. Inoltre la commissione di liquidazione avrà la funzione stabilita nella legislazione che risulta in quel momento applicabile. La commissione di liquidazione deciderà sulla destinazione della rimanenza, rispettando sempre la legislazione applicata. Assolti gli obblighi dell'associazione, la rimanenza sarà devoluta ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 50 La rimozione delle cariche si dovrà deliberare in assemblea generale, debitamente convocata, per maggioranza semplice ed a mezzo di voto segreto. Le cause di cessazione delle cariche dei membri del Consiglio sono le seguenti: le dimissioni, la perdita della condizione di associato e la rimozione da parte dell'assemblea generale.
Articolo 51 Tutte le controversie o conflitti all'interno dell'associazione, o tra l'associazione e gli associati, si risolveranno dinanzi ad una commissione arbitrale, composta da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti in conflitto ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dagli arbitri così nominati. Per le cause di nullità o di annullamento e per tutte le impugnazioni in merito agli atti deliberati dall'Assemblea generale o dal Consiglio si sottoporranno allo stesso procedimento arbitrale.
Articolo 52
Modifica dello statuto. Il presente statuto potrà essere modificato in virtù della deliberazione adottata dall'Assemblea generale con la maggioranza dei voti favorevoli degli associati aventi diritto al voto. Il progetto di modifica dovrà essere sottoposto da almeno metà degli associati o dal Consiglio e sarà inviato, a mezzo posta elettronica certificata e/o sms e pubblicato sul Gruppo di Facebook, a tutti i membri dell'associazione con un anticipo minimo di dieci giorni. II. Accettato lo statuto, il Consiglio potrà formulare un regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale.
